Art. 115 c.d.s.
Articolo 115 - Titolo IV: Requisiti per la guida
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
1. Anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali
2. Anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente
3. Anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
4. Anni diciotto per guidare ciclomotori, motoveicoli, autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici. Autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t
5. Anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' I MEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI EMERGENZA.